giovedì 21 maggio 2020

Decreto Rilancio 110% - Commentato


Decreto Rilancio e SuperBonus 110%

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale:
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Il Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34 recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

Il testo, all'articolo n. 119, elenca tutte le casistiche di intervento incentivabili mediante il SuperBonus110%. Dalla nostra analisi tecnica, che vede la vigente normativa energetica di Regione Lombardia come chiave di lettura, sono emerse alcune criticità:


NOTE SALIENTI ALL'ARTICOLO 119 - SuperBonus 110%

  • Comma 1 lettera a): La scelta del termine "edificio" sottintende, da una prima interpretazione del testo, che questo sia riferito e riferibile unicamente ad un condominio, quindi il calcolo del 25% di superficie di intervento andrebbe fatto sull'intero condominio, comprensivo di tutte le unità facenti parte. Questo è in contrasto con la definizione di "edificio" contenuta nella DDUO vigente di Regione Lombardia, secondo cui "edificio" può essere, di fatto, anche una singola unità immobiliare, ad esempio il singolo appartamento.
  • Comma 1 lettera b): La soluzione suggerita risulta di applicazione estremamente rara e poco realistica: agire su un condominio esistente, mettendo mano a tutte le unità, a tutto l'impianto sia con opere murarie che impiantistiche, per realizzare un impianto centralizzato, vede un'applicazione piena di ostacoli prevedibili. E' molto difficile trovare un accordo comune in Assemblea, trasformando in cantiere tutte le unità di uno stesso stabile, senza contare quanti edifici siano esclusi a priori (es. appartamenti di proprietà di agenzie immobiliari, piani terra commerciali, piani primi amministrativi/uffici ed altri ancora).
  • Comma 1 lettera c): Anche questo articolo pare che precluda l'applicazione ai singoli appartamenti facenti parte di un contesto condominiale. Questo è in contrasto con la definizione di "edificio" di Regione Lombardia, esattamente come per il comma 1 lettera a); che lo renderebbe invece applicabile alla singola unità immobiliare (al di là di dove essa sia contestualizzata).
NOTE SALIENTI ALL'ARTICOLO 121 - Cessione del Credito

Dalla lettura si evince la possibilità di cessione del credito all'impresa esecutrice; questa possibilità è stata ulteriormente ampliata dando possibilità di cessione anche agli Istituti di Credito: il testo è molto chiaro, risultano però assenti ad oggi:
  1.  Il recepimento di questa possibilità di accoglimento e accettazione del credito da parte degli Istituti (è impensabile sostenere le spese di un intervento senza la certezza di poter poi cedere il credito);
  2. Le importantissime modalità attuative da parte dell'Agenzia delle Entrate.

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